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Sez. 1, Sentenza n. 15681 del 15/07/2011 (Rv. 619015 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Inadempimento del giratario all'onere di restituire il titolo "impregiudicato" al proprio girante - Prescrizione dell'azione cambiaria di regresso spettante al girante per inattività del giratario - Conseguenze - Esperibilità dell'azione causale da parte del giratario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619015-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE

In base all'art. 66, comma terzo, della legge cambiaria, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione "causale" proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione "cambiaria" di regresso spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore, e non vale ad escludere tale conseguenza la conoscenza informale che il girante abbia avuto del mancato pagamento dei titoli da lui girati, atteso che l'omesso esercizio dei diritti nascenti dalla cambiale può essere giuridicamente addebitato solo al portatore del titolo, quale unico soggetto legittimato ad esercitarli.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)