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Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 11/09/1972 (Rv. 360390 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO AL COLTIVATORE - CONTENUTO OBBLIGATORIO - OMESSA COMUNICAZIONE DI UN TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360390-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO AL COLTIVATORE - CONTENUTO OBBLIGATORIO - OMESSA COMUNICAZIONE DI UN TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - IRRILEVANZA.*

Tra gli elementi che il proprietario del fondo ha l'Obbligo di comunicare al coltivatore, ai fini dell'Esercizio della prelazione previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, devono intendersi comprese anche le eventuali dilazioni del pagamento del prezzo e l'esonero dal pagamento degli interessi, essendo anche questi elementi necessari per la valutazione - da parte del coltivatore - della convenienza o meno di esercitare la prelazione attribuitagli dalla legge. Al riguardo non e esatto che, per tale prelazione, il coltivatore sia tenuto in ogni caso, all'integrale versamento del prezzo in un termine stabilito, con la conseguenza che nessun pregiudizio potrebbe derivargli dalla omessa comunicazione dei suddetti particolari elementi in quanto egli puo avvalersi delle stesse condizioni di acquisto offerte al terzo.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)