Sez. 3, Sentenza n. 1551 del 08/03/1980 (Rv. 405118 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONSEGUENZE - SUCCESSIONE DEL COLTIVATORE NELL'IDENTICA POSIZIONE NEGOZIALE DEL TERZO CONTRAENTE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONSEGUENZE - SUCCESSIONE DEL COLTIVATORE NELL'IDENTICA POSIZIONE NEGOZIALE DEL TERZO CONTRAENTE.*
I coltivatori (affittuari, mezzadri, coloni e confinanti) che hanno utilmente esercitato il diritto di prelazione succedono nell'identica posizione negoziale del terzo contraente e si giovano, quindi, delle condizioni pattuite, eventualmente piu favorevoli di quelle risultanti dal sistema legale della prelazione agraria, con la conseguente possibilita di eseguire il pagamento del prezzo di acquisto avvalendosi delle dilazioni e delle rateizzazioni offerte al terzo. (Conf 2724/72, mass n 360390).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)