diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Assicurazione - Massimale contrattualmente previsto - Natura - Fatto costitutivo della pretesa azionata - Esclusione - Limite del massimale - Natura dell’eccezione - Fondamento. ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667848-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato; ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio.

Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)