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Sez. 1, Sentenza n. 2355 del 15/05/1978 (Rv. 391751 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - PRELAZIONE DEL CREDITORE IPOTECARIO AMMESSO AL PASSIVO - ESTENSIONE AUTOMATICA AI FRUTTI CIVILI DELLO IMMOBILE IPOTECATO - INTERESSI MATURATI SU DETTI FRUTTI E SULLA SOMMA REALIZZATA DALLA VENDITA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391751-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - PRELAZIONE DEL CREDITORE IPOTECARIO AMMESSO AL PASSIVO - ESTENSIONE AUTOMATICA AI FRUTTI CIVILI DELLO IMMOBILE IPOTECATO - INTERESSI MATURATI SU DETTI FRUTTI E SULLA SOMMA REALIZZATA DALLA VENDITA - INCLUSIONE.*

La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende automaticamente, e, quindi, anche in difetto di un'espressa istanza in tal senso del creditore medesimo, ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento (nella specie, canoni di locazione), agli interessi eventualmente maturati su detti frutti, agli interessi maturati sulla somma realizzata dalla vendita del bene. Tale principio, il quale, nell'esecuzione individuale, e evincibile dal combinato disposto dagli artt 2808, 2811, 2812 cod civ, 509, 558, 559 e 594 cod proc civ, deve infatti ritenersi operante, in difetto di contraria previsione, anche nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, in quanto non incompatibile con le norme ed i caratteri peculiari della stessa. (contra 2300/70, mass n 348488).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2811, Cod. Civ. art. 2812, Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 558, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 594, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)