Sez. 1, Sentenza n. 2300 del 09/11/1970 (Rv. 348488 - 01)
FALLIMENTO - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE (CAUSE DI PRELAZIONE) - IN GENERE - PRELAZIONE SUL PREZZO DEI BENI VINCOLATI - ESTENSIONE - SUGLI INTERESSI DEL PREZZO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE (CAUSE DI PRELAZIONE) - IN GENERE - PRELAZIONE SUL PREZZO DEI BENI VINCOLATI - ESTENSIONE - SUGLI INTERESSI DEL PREZZO - ESCLUSIONE.*
L'art 54 del RD 16 marzo 1942, n 267 (legge fallimentare), stabilisce che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul 'prezzò dei beni vincolati, per cui, dato il chiaro tenore della norma, il diritto stesso non puo considerarsi estensibile anche agli accessori, ed in particolare agli interessi prodotti dalla somma ricavata dalla vendita dei suddetti beni. (nella specie, la Corte suprema ha ritenuto esatta la decisione con la quale i giudici del merito avevano negato l'attribuzione, ai creditori assistiti da privilegio automobilistico, delle somme costituite dagli interessi prodotti dal prezzo di vendita (depositato in banca) di alcuni autoveicoli).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)