Sez. L, Sentenza n. 9168 del 07/06/2003 (Rv. 564062 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Quantificazione - Criteri - Riferimento all'art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338 sulla costituzione di una rendita matematica - Ammissibilità - Limiti - Sussistenza dei presupposti richiamati dalla norma citata - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
In caso di omissione contributiva, qualora il lavoratore chieda la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 e, ai soli fini della quantificazione, faccia riferimento al criterio previsto dall'art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338, che quantifica il risarcimento in forma specifica, mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per effetto all'omissione suddetta, è irrilevante l'indagine in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni richieste da quest'ultima disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)