Sez. L, Sentenza n. 10528 del 25/10/1997 (Rv. 509269 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Maturazione del diritto al risarcimento - Presupposti - Perdita della prestazione - Necessità - Conseguenze sulla decorrenza della prescrizione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa, di cui all'art. 2116, secondo comma, cod. civ. - risarcimento conseguibile anche attraverso il recupero della somma occorsa per la costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962 - sorge solo nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale od assistenziale, con la conseguenza che da tale momento, e non da quello in cui i contributi omessi avrebbero dovuto essere versati o ne sia maturata la prescrizione o sia cessato il rapporto di lavoro, decorre la prescrizione di tale diritto (salva la possibilità del lavoratore di proporre anche prima della virtuale maturazione del diritto alla prestazione previdenziale una mera domanda di mero accertamento della astratta possibilità dannosa dell'omissione contributiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)