Sez. L, Sentenza n. 14680 del 29/12/1999 (Rv. 532591 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Azione del lavoratore per la costituzione da parte del datore di lavoro di rendita ex art. 13 legge n. 1338/1962 o per il rimborso della relativa spesa - Prescrizione - Decorrenza dalla data di prescrizione dei contributi previdenziali - Estensione della medesima prescrizione all'azione risarcitoria ex art. 2116 cod. civ. - Esclusione - Riferimento per la liquidazione del danno all'esborso per la costituzione della rendita ex art. 13 - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
In caso di prescrizione del credito dell'INPS nei confronti del datore di lavoro per contributi previdenziali e di successiva costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962 con versamento della relativa riserva matematica all'INPS da parte del lavoratore interessato, compete a quest'ultimo - nel termine prescrizionale decorrente dalla perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale - l'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2116, comma secondo, cod. civ., anche nel caso in cui non sia più esercitabile l'azione per la restituzione di quanto versato per la costituzione della rendita vitalizia, mancando il necessario presupposto della perdurante azionabilità(sotto il profilo della prescrizione) della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro di vedersi costituire, a spese di quest'ultimo, la suddetta rendita vitalizia, il cui termine prescrizionale decorre già a partire dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS. Nè alla qualificazione quale risarcitoria dell'azione proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro, e quindi alla decorrenza della prescrizione solo dalla perdita del trattamento previdenziale, osta la circostanza che ai fini della quantificazione del danno si faccia riferimento alla riserva matematica ex art. 13 cit.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)