Sez. 6, Sentenza n. 2494 del 22/06/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202831 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Particolare complessità del dibattimento - Tempi tecnici richiesti dall'attività preparatoria strumentale all'assunzione di una prova all'estero - Sospensione dei termini - Legittimità.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
In presenza di un dibattimento particolarmente complesso, la sospensione dei termini di custodia cautelare consentita per la fase del giudizio dall'art. 304 comma 2 cod. proc. pen. relativamente ai reati indicati dall'art. 407 comma 2 stesso codice, investe anche i tempi tecnici richiesti dall'attività preparatoria e strumentale all'assunzione delle prove ritenute indispensabili alla celebrazione del giusto processo e, quindi, anche i tempi occorrenti per il superamento delle difficoltà logistiche connesse alla citazione dei testi residenti all'estero e, in sostituzione, all'espletamento di rogatoria internazionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)