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Sez. 5, Sentenza n. 3805 del 11/06/1998 Cc. (dep. 10/08/1998) Rv. 211318 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Valutazione della particolare complessità del dibattimento - Necessità di predisporre la strumentazione tecnica necessaria per un esame in video-conferenza - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211318-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La valutazione della particolare complessità del dibattimento, che giustifica la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., non può riferirsi esclusivamente alla natura del processo ed al tempo necessario per l'assunzione delle prove, ma investe necessariamente la considerazione di tutta l'attività preparatoria e strumentale che richiede l'impiego di tempi tecnici, come è quella destinata a superare esigenze di ordine logistico, sempre che queste trovino la loro origine nel procedimento specifico e non invece in problemi organizzativi e strutturali (come le carenze di organico, la pendenza di altri processi, l'indisponibilità di aree e personale per la loro trattazione) connessi all'amministrazione della giustizia in generale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima causa di sospensione dei termini di custodia l'allungamento dei tempi del dibattimento derivante dalla necessaria predisposizione di una complessa strumentazione tecnica per l'esame di un collaborante in video-conferenza, considerata indispensabile per la sicurezza delle persone).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)