Sez. 1, Sentenza n. 3912 del 27/10/1976 (Rv. 382589 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PERIODO FERIALE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE E PROROGA - APPLICABILITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA INSERITO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - ESTENSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PERIODO FERIALE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE E PROROGA - APPLICABILITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA INSERITO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - ESTENSIONE.*
La sospensione e la proroga dei termini processuali durante il periodo feriale (disposte con le leggi 14 luglio 1965, n 818 e 7 ottobre 1969 n 742) sono applicabili ai giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale, che non possono equipararsi, ai fini delle citate leggi, alle opposizioni all'esecuzione. A maggior ragione le dette Disposizioni sono applicabili al procedimento per regolamento di Competenza che si inserisca nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale. (V 402/73, mass n 362364; (V 3608/68, mass n 336860).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)