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Sez. 3, Sentenza n. 14758 del 27/06/2006 (Rv. 593150 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Servizio sanitario nazionale - Accreditamento provvisorio - Regime transitorio - Soggetti - Requisiti - Automaticità - Condizioni - Accertamento dei requisiti - Pagamento della relativa prestazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2006-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593150-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'art. 6.6 della legge n. 724 del 1995, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 416 del 1995 (a mente del quale " in via transitoria per il biennio 1995-1996 l'accreditamento nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta regolate dalle leggi regionali alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992, che accettino il sistema delle remunerazioni sulla base delle citate tariffe avviene automaticamente per gli attuali soggetti (pubblici e privati) che forniscono le prestazioni all'unica condizione dell'accettazione del sistema (nuovo) della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe") va inteso nel senso che l'accertamento della sussistenza o meno di tali requisiti (qualità di soggetto convenzionato o erogante prestazione di alta specialità in regime di assistenza indiretta) posti direttamente dal legislatore, escludendo qualsiasi profilo di discrezionalità da parte della P.A., comporta che la pretesa al pagamento della relativa prestazione configuri un diritto soggettivo, con la conseguenza che la relativa verifica, possa essere sindacata dal giudice ordinario, che può direttamente accertare, anche in motivato contrasto con l'amministrazione, la ricorrenza dei requisiti di legge, pur in assenza, quindi, del "necessario" provvedimento concessorio di accreditamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)