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Sez. 3, Sentenza n. 1215 del 13/02/1985 (Rv. 439335 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - DICHIARAZIONE NON VERITIERA DEL VENDITORE CIRCA L'INESISTENZA DI ONERI O DIRITTI NELLA COSA - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - SUSSISTENZA - TRASCRIZIONE DI DETTI ONERI O DIRITTI O CONSEGNA DELLA RELATIVA NOTA AL COMPRATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439335-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - DICHIARAZIONE NON VERITIERA DEL VENDITORE CIRCA L'INESISTENZA DI ONERI O DIRITTI NELLA COSA - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - SUSSISTENZA - TRASCRIZIONE DI DETTI ONERI O DIRITTI O CONSEGNA DELLA RELATIVA NOTA AL COMPRATORE - IRRILEVANZA.*

La dichiarazione del venditore contraria al vero, circa l'inesistenza di oneri o diritti relativamente alla cosa alienata, importa responsabilità per garanzia anche quando i pesi espressamente esclusi siano stati in precedenza resi pubblici col mezzo della trascrizione, e perfino quando sia stata consegnata all'acquirente la nota di trascrizione da cui la servitù emerge. (V 4076/78, mass n 393689; (V 2463/72, mass n 359930).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)