Sez. 1, Sentenza n. 5907 del 23/04/2002 (Rv. 553953 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Notificazione ai sensi dell'art. 201 C.d.S. - Mero tentativo di notificazione presso i luoghi indicati dalla menzionata disposizione - Sufficienza - Esclusione - Notificazione nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ. - Necessità - Fattispecie relativa a trasgressore trasferitosi in luogo diverso da quello annotato sulla carta di circolazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 201 del Codice della Strada - a norma del quale "comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione..." - non è innovativa rispetto alla disposizione dell'art. 141 dell'abrogato codice della strada, dovendosi anch'essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201 com. 3, (Cod. Strada Abrog. art. 141), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)