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Sez. L, Sentenza n. 968 del 18/02/1986 (Rv. 444487 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - COLPA DI UNO SOLTANTO DEI DUE MEMBRI DELLA SOCIETÀ DI FATTO DATRICE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE ED ILLIMITATA DELL'ALTRO SOCIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444487-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - COLPA DI UNO SOLTANTO DEI DUE MEMBRI DELLA SOCIETÀ DI FATTO DATRICE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE ED ILLIMITATA DELL'ALTRO SOCIO - SUSSISTENZA.*

Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro del dipendente sia dovuto al fatto colposo di uno soltanto dei due membri della società di fatto datrice di lavoro, la natura personale della responsabilità penale di detto socio non esclude la responsabilità solidale e illimitata dell'altro socio in ordine alle obbligazioni civilistiche (nella specie, Azione di regresso dell'i.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) derivanti dalla detta condotta colposa, stante la riferibilità della medesima all'Esercizio dell'impresa comune.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Pen. art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)