Sez. L, Sentenza n. 6261 del 19/11/1988 (Rv. 460604 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - RAPPORTO D'OPERA PROFESSIONALE TRA MEDICI SPECIALISTICI ED INAIL - DISCIPLINA DEL RECESSO EX ART. 2237 COD. CIV. - DEROGA EX ART. 6 DELLO ACCORDO 16 SETTEMBRE 1981 - PREVIA AUDIZIONE DEL MEDICO INTERESSATO - NECESSITÀ - LIMITI - SCADENZA DI DETTO ACCORDO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - RAPPORTO D'OPERA PROFESSIONALE TRA MEDICI SPECIALISTICI ED INAIL - DISCIPLINA DEL RECESSO EX ART. 2237 COD. CIV. - DEROGA EX ART. 6 DELLO ACCORDO 16 SETTEMBRE 1981 - PREVIA AUDIZIONE DEL MEDICO INTERESSATO - NECESSITÀ - LIMITI - SCADENZA DI DETTO ACCORDO.*
Con riguardo al rapporto di opera professionale tra medici specialistici ed Inail, regolato dagli artt. 2230 e seg. Cod. civ. e dagli accordi succedutisi nel tempo, trova applicazione il generale disposto dell'art. 2237 cod. civ. ai fini della disciplina del recesso, che non incontra limitazione alcuna che non sia quella convenzionalmente concordata o pattuita tra le parti del rapporto. Consegue che il recesso dell'Inail non è condizionato alla previa audizione del medico interessato, prescritta dall'art. 6 dell'accordo 16 settembre 1981 (reso esecutivo con d.P.R. 22 ottobre 1981) in deroga all'art. 2237 cod. civ., nel periodo successivo alla scadenza dello accordo stesso, salvo l'accertamento del riconoscimento della sua persistente validità da parte dell'Inail. (V 7208/86, mass n 449281; (V 968/86, mass n 444487).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)