diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7777 del 03/08/1990 (Rv. 468528 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE - DEI MEDICI SPECIALISTI DELL'INAIL - NEL PERIODO INTERMEDIO COMPRESO TRA IL VIGORE DELL'ACCORDO 16 SETTEMBRE 1981 E QUELLO DELL'ACCORDO EX D.P.R. 16 OTTOBRE 1984 N. 884 - DISCIPLINA GENERALE DEL RECESSO DETTATA DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468528-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE - DEI MEDICI SPECIALISTI DELL'INAIL - NEL PERIODO INTERMEDIO COMPRESO TRA IL VIGORE DELL'ACCORDO 16 SETTEMBRE 1981 E QUELLO DELL'ACCORDO EX D.P.R. 16 OTTOBRE 1984 N. 884 - DISCIPLINA GENERALE DEL RECESSO DETTATA DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ.*

Con riguardo al rapporto di opera professionale tra medici specialistici ed Inail, regolato dagli artt. 2230 e seg. Cod. civ. e dagli accordi collettivi succedutisi nel tempo, trova applicazione la generale disciplina del recesso, dettata dal codice civile, ove non integrata da ulteriori prescrizioni convenzionalmente concordate tra le parti del rapporto. Consegue che il recesso dell'Inail non è condizionato all'osservanza della speciale procedura prescritta dall'art. 6 dell'accordo 16 settembre 1981 (reso esecutivo con d.P.R. 22 ottobre 1981 n. 55) in deroga alla disciplina del codice civile (art. 2237 cod. civ.), ove attuato nel periodo intermedio compreso tra la scadenza dell'accordo stesso e l'entrata in vigore del successivo accordo reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 884. (V 6261/88, mass n 460604; (V 7208/86, mass n 449281; (V 968/86, mass n 444487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., DPR 22/10/1981 num. 55, DPR 16/10/1984 num. 884

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)