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Sez. 1, Sentenza n. 579 del 24/01/1980 (Rv. 403960 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - SOMME VERSATE DALL'INAIL SUL FONDO DI PREVIDENZA DEL PROPRIO PERSONALE - RELATIVI INTERESSI ANNUALI - REDDITO DI CAPITALE PERCEPITO DAL FONDO TASSABILE NEI CONFRONTI DELL'INAIL IN QUALITA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - TASSAZIONE DEGLI INTERESSI QUALI REDDITI DEI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403960-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - SOMME VERSATE DALL'INAIL SUL FONDO DI PREVIDENZA DEL PROPRIO PERSONALE - RELATIVI INTERESSI ANNUALI - REDDITO DI CAPITALE PERCEPITO DAL FONDO TASSABILE NEI CONFRONTI DELL'INAIL IN QUALITA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - TASSAZIONE DEGLI INTERESSI QUALI REDDITI DEI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DIVIETO.*

Le somme versate dall'Inail sul fondo di previdenza del proprio personale, ivi compresi gli interessi annuali, costituiscono reddito di lavoro per retribuzione differita e appartengono all'istituto medesimo, che le amministra autonomamente, sia pure sotto il vincolo della loro destinazione particolare. Pertanto, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non sussistendo un rapporto intersoggettivo fra l'Inail ed il fondo il quale non e qualificabile come autonomo soggetto d'imposta, ai sensi dell'art 8 comma primo del DPR 29 gennaio 1958, n 645, conseguentemente detti interessi non configurano reddito di capitale percepito dal fondo, tassabile nei confronti dell'Inail in qualita di sostituto d'imposta. Ne tale tassazione puo essere pretesa, ai sensi degli articoli 87 e 127 del citato decreto, sotto il diverso profilo che detti interessi costituiscono redditi dei dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza, in relazione ai quali l'istituto ha parimenti l'indicata veste di sostituto d'imposta, in quanto difetta il presupposto dell'imposizione stessa, costituito dall'effettiva percezione delle somme in questione da parte dei dipendenti, salva restando la successiva tassazione delle indennita liquidate alla cessazione dei rapporti di lavoro. (V 4668/78, mass n 394346).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 8, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 87 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)