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Sez. U, Sentenza n. 9801 del 01/10/1993 (Rv. 483859 - 01)

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Istanza - Rigetto - Ordinanza del pretore - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483859-01

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione

L'ordinanza con la quale il pretore rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ritenendo insussistenti i gravi motivi di cui all'art. 624 cod. proc. civ., non ha contenuto decisorio e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)