Sez. U, Sentenza n. 9801 del 01/10/1993 (Rv. 483859 - 01)
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Istanza - Rigetto - Ordinanza del pretore - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione
L'ordinanza con la quale il pretore rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ritenendo insussistenti i gravi motivi di cui all'art. 624 cod. proc. civ., non ha contenuto decisorio e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)