Sez. 3, Sentenza n. 3070 del 23/03/1998 (Rv. 513898 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Istanza - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità per Cassazione - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
L'ordinanza con la quale il Pretore rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva non è impugnabile per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., mancando del carattere della decisorietà ed essendo comunque impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, in presenza dei necessari presupposti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)