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Sez. 3, Sentenza n. 3070 del 23/03/1998 (Rv. 513898 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Istanza - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513898-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'ordinanza con la quale il Pretore rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva non è impugnabile per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., mancando del carattere della decisorietà ed essendo comunque impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, in presenza dei necessari presupposti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)