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Sez. 3, Ordinanza n. 2620 del 20/02/2003 (Rv. 561052 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Istanza - Provvedimenti ex art. 624 cod. proc. civ. - Rimedi esperibili - Ricorribilità per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561052-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., sono opponibili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. oppure sono revocabili o modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi. In ogni caso, non avendo essi contenuto decisorio, non sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)