Sez. 3, Ordinanza n. 2620 del 20/02/2003 (Rv. 561052 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Istanza - Provvedimenti ex art. 624 cod. proc. civ. - Rimedi esperibili - Ricorribilità per cassazione - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., sono opponibili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. oppure sono revocabili o modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi. In ogni caso, non avendo essi contenuto decisorio, non sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)