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Sez. 5 - , Sentenza n. 48044 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277850 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Inammissibilità originaria del ricorso per cassazione – Motivi nuovi – Sanatoria dell’inammissibilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277850-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI

L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)