Sez. 6, Sentenza n. 40676 del 18/11/2025 Cc. (dep. 17/12/2025) Rv. 289041-01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Specificità dei motivi - Correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento del ricorso - Necessità - Ricorso proposto prima del deposito del provvedimento impugnato - Inammissibilità - Successiva casuale rispondenza dei vizi - Motivi nuovi - Sanatoria - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione dedotti prima del deposito del provvedimento impugnato, anche nel caso in cui tali vizi trovino successiva e fortuita corrispondenza nella motivazione depositata, non essendo ammissibile una sanatoria "ex post", neppure mediante motivi nuovi, cui si trasmette il vizio radicale dell'impugnazione originaria. (Conf.: n. 2133 del 1989, Rv. 183354-01; n. 1658 del 1984, Rv. 167956-01).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)