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Sez. 2, Sentenza n. 53630 del 17/11/2016 Ud. (dep. 16/12/2016) Rv. 268980 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Riferimento ai punti o ai capi della decisione impugnata enunciati nell'atto di gravame - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268980-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI

I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario. Ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.61, n. 7 cod. pen., ove con l'appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 7, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)