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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19242 del 28/09/2016 (Rv. 641114 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessioni di terreni edificabili e con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Facoltà prevista dall'art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Condizioni - Indicazione nell'atto di vendita del valore indicato in perizia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641114-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di plusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, la mancata indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, del valore del cespite, così come rideterminato a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, non costituisce condizione ostativa alla facoltà del contribuente di assumere come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002 individuato sulla base di una perizia giurata, attesa, a tal proposito, l'assenza di limitazioni poste dalla legge e l'irrilevanza di quanto, invece, previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)