Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 12/08/1991 (Rv. 473496 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Ambito di applicazione - Locazioni per il soddisfacimento di esigenze transitorie | Durata minima legale ex art. 1 comma primo della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Stabile abitazione nell'appartamento per motivi di lavoro o di studio - Irrilevanza.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Ambito di applicazione - Locazioni per il soddisfacimento di esigenze transitorie
Alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria (art. 1, comma primo, legge 27 luglio 1978, n. 392) non si applica il disposto dell'art. 1, comma primo della stessa legge sulla durata minima legale del contratto di locazione, non rilevando che il conduttore abiti stabilmente l'appartamento per motivi di lavoro o di studio (art. 26 lett. a), legge 27 luglio 1978, n. 392).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)