Sez. 3, Sentenza n. 7750 del 20/08/1997 (Rv. 506875 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Immobili adibiti ad uso abitativo - Locazione stipulata per uso transitorio (art. 26 legge n. 392 del 1978) - Successiva controversia introdotta dal conduttore - Richiesta di riduzione automatica del canone per effetto della diversa natura della locazione - Regime probatorio - Prova della destinazione effettiva dell'immobile - Sufficienza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE
Qualora, dopo la stipulazione di un contratto di locazione per uso abitativo soltanto transitorio (art. 26 legge n. 392 del 1978), il conduttore invochi, in sede giudiziale, la riduzione del canone per esser l'immobile adibito ad uso diverso da quello pattuito, pur sussistendo, in ipotesi, un intento elusivo soltanto unilaterale "ex latere conductoris", nel senso che questi, intendendo adibire l'immobile ad abitazione primaria e stabile, abbia purtuttavia accettato la proposta di locazione transitoria formulatagli dal locatore, detto intento è e resta inevitabilmente circoscritto entro i confini di una (irrilevante) riserva mentale, non potendosi legittimamente sostenere, (per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 1988 in virtù della quale al locatore è riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto entro l'anno dall'avvenuto mutamento di destinazione con decorrenza dalla data della sua effettiva conoscenza e non a prescindere da essa) che ciò che rileva, "in subiecta materia", sia esclusivamente l'elemento oggettivo della effettiva destinazione dell'immobile, senza alcuna indagine sulla volontà effettiva delle parti quale risultante dal contratto di locazione e senza la doverosa verifica circa la consapevolezza o meno, da parte del locatore, delle effettive esigenze del conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1419, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)