Sez. 3, Sentenza n. 6145 del 07/07/1997 (Rv. 505811 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Riserva mentale del conduttore di adibire l'immobile a stabile abitazione - Conseguenze - Irrilevanza rispetto al contenuto del negozio - Azione di annullamento per dolo da parte del locatore - Ammissibilità - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
Qualora, nella stipulazione di un contratto di locazione per uso abitativo soltanto transitorio (art. 26 legge n. 392 del 1978), sussista un intento elusivo soltanto unilaterale "ex latere conductoris", nel senso che questi, pur intendendo adibire l'immobile ad abitazione primaria e stabile, abbia accettato la proposta di locazione transitoria formulatagli dal locatore (rappresentando, conseguentemente, a quest'ultimo le proprie esigenze abitative in termini di mera occasionalità e saltuarietà), detto intento è e resta inevitabilmente circoscritto entro i confini di una (irrilevante) riserva mentale, ovvero è destinato a concretizzare, ricorrendone i requisiti, una ipotesi di dolo del conduttore, ex art. 1439, tale da legittimare il locatore a richiedere l'annullamento del contratto, non potendosi legittimamente sostenere, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 1988 (in virtù della quale al locatore è riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto entro l'anno dall'avvenuto mutamento di destinazione con decorrenza dalla data della sua effettiva conoscenza e non a prescindere da essa) che ciò che rileva, "in subiecta materia", è esclusivamente l'elemento oggettivo della effettiva destinazione dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1439, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)