Sez. 2, Sentenza n. 988 del 07/04/1973 (Rv. 363382 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE - IMMUTABILITA - PLURALITA DI INFRAZIONI - MANCATA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE D'UNA DI ESSE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE - IMMUTABILITA - PLURALITA DI INFRAZIONI - MANCATA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE D'UNA DI ESSE - CONSEGUENZE.*
Il provvedimento con il quale viene adottata dal datore di lavoro una determinata sanzione nei confronti del lavoratore deve avere una propria causa specifica e vincolata, indicata dal datore di lavoro e preventivamente contestata al lavoratore, e che non puo essere in tempo successivo sostituita o modificata. La mancata tempestiva contestazione della diversa infrazione unitamente a quella posta a base del provvedimento disciplinare adottato lascia ritenere che, secondo l'apprezzamento dello stesso datore di lavoro, l'infrazione stessa e stata giudicata di scarsa Rilevanza e gravita o comunque tollerabile. (nella specie, il datore di lavoro aveva addotto, a sostegno del provvedimento disciplinare adottato in conseguenza di uno sciopero di breve durata, l'illiceita dell'abbandono del posto senza giustificato motivo e senza preventiva comunicazione all'impresa per un tentativo di componimento; soltanto in Sede giudiziaria aveva, poi, dedotto la diversa ragione - costituente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 dicembre 1966 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica, una autonoma infrazione disciplinare - della permanenza degli operai in sciopero sul luogo del lavoro e la mancata timbratura dei cartellini-orologio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)