Sez. 1, Sentenza n. 25523 del 30/11/2006 (Rv. 593304 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area edificata - Parte di edificio costruita senza concessione edilizia - Indennizzo commisurato al valore del fabbricato - Esclusione della parte abusiva - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'indennità per l'espropriazione di terreno edificato, vigendo il principio generale, desumibile dall'art. 16, nono comma, della legge n. 865 del 1971, collegato all'art. 15 della legge n. 10 del 1977, e consistente nell'elisione di qualsiasi effetto dell'abusivismo, viene meno, in presenza di un fabbricato abusivo, il criterio della liquidazione unitaria dell'immobile, a valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il primo insista, dovendosi valutare la sola area nuda, con applicazione dell'art. 5 bis d.l. 333 del 1992, conv. in l. 359 del 1992, mentre se trattasi di porzione non autonoma, inserita in fabbricato per il resto munito dei prescritti provvedimenti autorizzatori, il suo valore deve essere detratto da quello complessivo in cui è inglobata, sì da evitare che l'abusività possa anche in tal caso concorrere ad accrescere il valore del fondo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 9 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)