Sez. L, Sentenza n. 10290 del 04/08/2000 (Rv. 539214 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE | Retribuzione eccedente il massimale annuo - Computabilità ex art. 21 sesto comma legge n. 67 del 1988 - Pensioni precedentemente liquidate - Inclusione - Decorrenza dal 1 gennaio 1988 - Applicabilità - Decorrenza dalla anteriore liquidazione della pensione - Esclusione - Questioni di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE
La computabilità secondo aliquote decrescenti della retribuzione eccedente il massimale di legge per la liquidazione di una quota integrativa di pensione, prevista dall'art. 21, comma sesto, della legge n. 67 del 1988, deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988, ma con effetto da questa stessa data, poiché l'ipotesi interpretativa di una decorrenza retroattiva a far tempo dalla data di liquidazione delle singole pensioni è in palese contrasto con il dettato normativo; né sono giustificatamente prospettabili questioni di legittimità costituzionale, dato che la previgente disciplina sul tetto pensionabile è passata al vaglio della Corte costituzionale e, del resto, l'adesione di quest'ultima alla tesi dell'applicabilità della disposizione citata anche alle pensioni precedentemente liquidate (sentenza n. 72 del 1990) non si fonda sulla considerazione di possibili illegittimità costituzionali di una disciplina meno favorevole.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)