Sez. 2, Sentenza n. 19404 del 14/07/2025 (Rv. 675683-01)
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Disciplina in tema di locazione finanziaria ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 - Contenuto - Estensione al contratto di fornitura - Esclusione Fattispecie. LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La previsione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 - secondo la quale la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente non è vietata, essendo piuttosto il concedente tenuto ad assicurare che i beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria siano accompagnati dalle certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge - non si estende al contratto di fornitura dei beni ivi individuati, contratto che sarà conseguentemente nullo per contrarietà a norme imperative ove risulti l'inosservanza delle norme in tema di sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i rilievi di invalidità del negozio, concernenti l'inosservanza delle norme in materia di sicurezza imposti dalla direttiva macchine 98/37/CE, sono stati erroneamente ritenuti rilevanti rispetto al contratto di leasing di un robot per l'automazione della saldatura dei container, privo degli anzidetti requisiti, e non al collegato contratto di fornitura del medesimo).
Cod. Civ. art. 1346, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 23 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)