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Sez. 3, Ordinanza n. 26487 del 10/10/2024 (Rv. 672644-01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contrarietà a norme imperative - Norme che impongono che l'oggetto abbia determinate caratteristiche, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti - Impossibilità dell'oggetto - Nullità - Fattispecie. CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672644-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento. (Fattispecie relativa ad un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di un'imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell'interesse generale alla sicurezza della navigazione).

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Navig. art. 1231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)