Sez. L, Sentenza n. 1968 del 07/04/1981 (Rv. 412658 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - LIQUIDAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DOVUTI A DOLO DELL'INTERESSATO - DISCIPLINA EX ART 80, ULTIMO COMMA, DEL RD N 1422 DEL 1924 - CONGRUENTI LIMITAZIONI AL POTERE DI ANNULLAMENTO ALL'ATTO DI ASSEGNAZIONE ILLEGITTIMO PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI ESSENZIALI ED ALLA RIPETIBILITA DELLE SOMME EROGATE - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - LIQUIDAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DOVUTI A DOLO DELL'INTERESSATO - DISCIPLINA EX ART 80, ULTIMO COMMA, DEL RD N 1422 DEL 1924 - CONGRUENTI LIMITAZIONI AL POTERE DI ANNULLAMENTO ALL'ATTO DI ASSEGNAZIONE ILLEGITTIMO PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI ESSENZIALI ED ALLA RIPETIBILITA DELLE SOMME EROGATE - INSUSSISTENZA.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art 80 del RD 28 agosto 1924 n 1422 (regolamento per l'esecuzione del RD 30 dicembre 1923 n 3184 sull'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia) e diretta unicamente a temperare gli effetti della rettificazione di errori che, senza porre in discussione l'esistenza del rapporto assicurativo e del diritto alla pensione, attengono alla liquidazione di questa e non sono dovuti a dolo dell'interessato; essa, pertanto, non pone alcuna limitazione al potere di annullamento dell'atto di assegnazione illegittimo per difetto di presupposti essenziali ed alla conseguente ripetibilita, secondo l'ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo (art 2033 cod civ), delle somme erogate. (V 596/71, mass n 350309; (Conf 157/72, mass n 355907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)