Sez. 1, Sentenza n. 1342 del 21/01/2005 (Rv. 579643 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Decreto di esecutività del piano di riparto - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
In tema di fallimento, il decreto del giudice delegato che, a norma dell'art. 110, comma terzo, legge fallimentare, rende esecutivo il piano di riparto non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., giacché tale mezzo è esperibile unicamente nei confronti di provvedimenti ad un tempo decisori e definitivi, mentre il decreto citato è impugnabile con reclamo al Tribunale, secondo il disposto dell'art. 26 della medesima legge, e pertanto difetta dell'indispensabile requisito della definitività.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)