diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10574 del 25/06/2012 (Rv. 622874 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE | Decisorietà della formula - Apprezzamento di fatto del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Condizioni e limiti - Modificazione della formula del giuramento da parte del giudice - Facoltà discrezionale - Limiti - Mancato esercizio - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622874-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE

In tema di giuramento, l'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in tale sede il mancato esercizio, da parte del medesimo giudice, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà, peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)