Sez. 1, Sentenza n. 6103 del 17/11/1981 (Rv. 416899 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - PROPRIETÀ DEL BENE DANNEGGIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POTERE MERAMENTE MATERIALE SULLA COSA DANNEGGIATA - SUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - PROPRIETÀ DEL BENE DANNEGGIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POTERE MERAMENTE MATERIALE SULLA COSA DANNEGGIATA - SUFFICIENZA.*
Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'Esercizio di quel potere e cioè senza che sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né alla esistenza di un diritto comunque tutelato erga omnes, potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro. (V 3427/78, mass n 392885; (Conf 1569/76, mass n 380322; (Conf 2109/72, mass n 359339; (Conf 3832/69, mass n 344153).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)