Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 03/05/1976 (Rv. 380322 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTO - POTERE MATERIALE SULLA COSA DANNEGGIATA E PROVA DEL DANNO - SUFFICIENZA - PROPRIETA DELLA COSA MEDESIMA - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTO - POTERE MATERIALE SULLA COSA DANNEGGIATA E PROVA DEL DANNO - SUFFICIENZA - PROPRIETA DELLA COSA MEDESIMA - IRRILEVANZA.*
Anche colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa puo dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'Esercizio di quel potere. Non vi e, cioe, necessaria identita fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprieta; pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non e necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno. (Conf 2109/72, mass n 359339; (Conf 3832/69, mass n 344153; (contra 3904/68, mass n 337407).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)