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Sez. 2, Sentenza n. 1996 del 23/06/1971 (Rv. 352604 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE ALL'ASSICURATO - DATA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352604-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE ALL'ASSICURATO - DATA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE - NOZIONE.*

La data di reiezione della domanda di prestazione, dalla quale l'art 2 della legge 5 febbraio 1957, n 18, fa decorrere, in favore dell'assicurato, gli interessi legali sulle somme spettantegli, e quella del provvedimento, espresso o tacito, con cui, in caso di ricorso, il comitato esecutivo dell' INPS rigetta la domanda, definitivamente, in via amministrativa. (Conf 816-71, mass n 350649' 1092-69, mass n 339614).*

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1957 num. 18 art. 2 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)