Sez. 2, Sentenza n. 816 del 20/03/1971 (Rv. 350649 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - DECORRENZA DELLA PENSIONE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - RIGETTO DELLA PENSIONE - INTERESSI SUGLI ARRETRATI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - DECORRENZA DELLA PENSIONE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - RIGETTO DELLA PENSIONE - INTERESSI SUGLI ARRETRATI - DECORRENZA.*
La 'data della reiezione della domanda di prestazioné, prevista dall'art 2 della legge 5 febbraio 1957, n 18, quale momento di decorrenza degli interessi legali sulle somme spettanti all'assicurato per prestazioni da parte dell' INPS, deve intendersi coincidente con quella in cui il comitato esecutivo dell'istituto abbia, in modo espresso o tacito, respinto l'istanza tendente ad ottenere la prestazione, e non con quella in cui la Sede provinciale abbia pronunciato, in prima istanza, il rigetto della richiesta dell'assicurato. (V 1092'69, mass n 339614' 110'69, mass n 337991).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1957 num. 18 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)