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Sez. 5, Sentenza n. 12583 del 08/07/2004 (Rv. 574343 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese - Rimborso - Condizioni - Rispetto del termine di decadenza - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574343-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

La pretesa al rimborso della tassa annuale di concessione governativa sulle società, da parte dell'Amministrazione finanziaria, è meritevole di essere soddisfatta alla condizione che la domanda sia spedita dal contribuente entro il termine di decadenza e che essa sia ricevuta dal destinatario, quandanche la ricezione avvenga dopo la scadenza di tale termine. Infatti, secondo il nostro ordinamento giuridico, nei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadino, vige il principio secondo il quale gli atti impeditivi della decadenza non hanno natura recettizia e la loro verificazione non può essere condizionata dal comportamento dei destinatari degli atti impeditivi (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che lo stesso è stato confermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 28 del 2004, con la quale si è statuita la scissione fra i due momenti di perfezionamento, per il richiedente la notifica e per il notificatario, di tutte le notificazioni degli atti processuali, comprese quelle realizzate per il tramite dell'ufficiale giudiziario).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)