Sez. 5, Sentenza n. 11463 del 06/09/2001 (Rv. 549184 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Rimborso - Termine di tre anni dal pagamento - Richiesta di restituzione - Atto ricettizio - Esclusione - Conseguenze - Sufficienza ad evitare la decadenza - Presentazione dell'istanza di rimborso entro il termine - Coincidenza della spedizione con la presentazione - Operatività subordinata alla prova, con ogni mezzo, dell'avvenuta ricezione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In relazione alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario, l'atto impeditivo della decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che prevede il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento, non ha carattere ricettizio, identificandosi - come espressamente confermato dall'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - con la presentazione della relativa istanza. Ne consegue che, in caso di avvalimento del servizio postale, il momento della presentazione della richiesta di rimborso coincide con quello della spedizione, purché il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione, essendo al riguardo sufficiente, allorquando l'invio sia avvenuto con semplice plico raccomandato (senza avviso di ricevimento), l'attestazione di avvenuta consegna rilasciata dall'ufficio postale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)