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Sez. L, Sentenza n. 14725 del 14/11/2000 (Rv. 541656 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Assunzione a tempo determinato o parziale - Cancellazione dalla lista di mobilità - Esclusione - Mera sospensione del trattamento per le giornate di lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541656-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

A differenza dell'assunzione a tempo indeterminato e ad orario pieno, il lavoro a tempo determinato o parziale - nel regime dell'integrazione salariale di cui alla legge n.223 del 1991 - non determina la cancellazione del lavoratore sospeso dalla lista di mobilità, ma soltanto la sospensione del trattamento previdenziale dell'indennità di mobilità per le giornate di lavoro prestato.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)