Sez. L, Sentenza n. 14725 del 14/11/2000 (Rv. 541656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Assunzione a tempo determinato o parziale - Cancellazione dalla lista di mobilità - Esclusione - Mera sospensione del trattamento per le giornate di lavoro - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
A differenza dell'assunzione a tempo indeterminato e ad orario pieno, il lavoro a tempo determinato o parziale - nel regime dell'integrazione salariale di cui alla legge n.223 del 1991 - non determina la cancellazione del lavoratore sospeso dalla lista di mobilità, ma soltanto la sospensione del trattamento previdenziale dell'indennità di mobilità per le giornate di lavoro prestato.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)