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Sez. L, Sentenza n. 9854 del 06/07/2002 (Rv. 555601 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Assunzione a tempo determinato o con rapporto di lavoro a tempo parziale - Facoltà del lavoratore iscritto nella lista di mobilità - Cancellazione dalla lista di mobilità - Esclusione - Rifiuto di lavoro a tempo parziale - Conseguenze - Applicabilità delle sanzioni previste per il rifiuto di lavoro a tempo indeterminato - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555601-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

L'art. 8, comma sesto, della legge 23 luglio 1991, n. 223, attribuisce al lavoratore iscritto nelle liste di mobilità la facoltà di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, mentre l'art. 9 prevede la cancellazione da tali liste e la decadenza dai trattamenti e dalle indennità nel caso in cui il lavoratore, fra l'altro, non accetti l'offerta di lavoro a tempo indeterminato che sia professionalmente equivalente, ovvero, in mancanza, che presenti omogeneità anche intercategoriale e inquadramento in livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; ne consegue che il rifiuto, da parte del lavoratore in mobilità, di un lavoro a tempo parziale, pur con le caratteristiche previste dal citato art. 9, non comporta la perdita del diritto al trattamento economico di mobilità, in quanto l'esercizio o il mancato esercizio di una facoltà non può dare luogo alla applicazione di sanzioni previste dalla legge per la diversa ipotesi di lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1993 num. 223 art. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)