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Sez. 1, Sentenza n. 12588 del 16/10/2001 (Rv. 549646 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento di sospensione ex art. 223 del codice della strada - Presupposti - Violazione di norme del codice della strada cagionante danni alle persone, e sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità - Natura cautelare ed autonoma del provvedimento - Conseguenze - Condizionamento della emanazione all'inizio dell'azione penale o alla sussistenza di condizioni di procedibilità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549646-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida previsto dall'art.223, comma secondo, ed irrogato dal Prefetto, in presenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità", nella ipotesi di violazione del codice della strada in conseguenza della quale sia derivato un danno alle persone, ha natura cautelare, e si configura come autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità, rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 C.d.S., sicché la irrogazione dello stesso non è subordinata all'inizio dell'azione penale, né alla sussistenza delle condizioni di procedibilità.(Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la legittimità del provvedimento in questione, pur in presenza di remissione di querela in relazione al reato di lesioni colpose contestato all'autore dell'illecito.)

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)