Sez. L, Sentenza n. 17778 del 22/11/2003 (Rv. 568374 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Opzione per la continuazione del rapporto oltre l'età pensionabile, ex art. 6 legge n. 54 del 1982 - Effetti - Contestuale indicazione di una data di scadenza - Accertamento della effettiva volontà di recedere prima della scadenza del regime opzionale - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
La comunicazione al datore di lavoro dell'opzione per la permanenza in servizio oltre l'età pensionabile, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito nella legge n. 54 del 1982, determina l'effetto automatico della prosecuzione del rapporto di lavoro sino ad una scadenza "flessibile" conseguente al regime opzionale (conseguimento del requisito contributivo massimo o raggiungimento del limite dei sessantacinque anni di età); pertanto, ove tale comunicazione sia accompagnata dall'indicazione di una data di scadenza anteriore a quella propria di tale regime, occorre accertare specificamente la effettiva volontà del lavoratore, indagando, in particolare, se a tale indicazione possa attribuirsi il significato di atto di dimissioni (con efficacia differita al termine indicato) in relazione al rapporto di lavoro contestualmente protratto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)