Sez. 1, Sentenza n. 22932 del 04/11/2011 (Rv. 620003 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Decreto emesso dalla corte d'appello su reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo - Impugnabilità in cassazione - Regime applicabile - Rito camerale - Conseguenze - Termine ordinario di sessanta giorni dalla notifica - Configurabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
In tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai sensi dell'art. 183, comma 1, legge fall., dalla corte d'appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli artt. 737 e s. cod. proc. civ. e, quindi, è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso; infatti, non può applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall'art. 131 legge fall., e riformata con il d.lgs. n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e stante la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e "in bonis" dall'altro).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 ter, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)