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Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003 (Rv. 565754 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | In appello - Su domanda nuova - Vizio relativo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565754-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Il vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova (nella specie violazione dell'art. 7, legge n. 300 del 1970, per omessa audizione e per mutamento della contestazione degli addebiti), giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere - dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)