Sez. 1, Sentenza n. 9332 del 04/09/1993 (Rv. 483664 - 01)
Sanzioni amministrative - In genere | Subtrasporto - Responsabilità per la omessa compilazione della lettera di vettura - Configurabilità a carico dell'originario vettore - Esclusione - Responsabilità del solo subtrasportatore - Configurabilità.
Sanzioni amministrative - In genere
In caso di subtrasporto, la responsabilità per la omessa compilazione della lettera di vettura ex art. 56 della legge 6 giugno 1974 n. 298, ed in particolare della seconda parte del "documento integrato" di cui al D.M. 16 febbraio 1984, si configura nei confronti del solo soggetto che in concreto effettua il trasporto e non anche nei riguardi dell'originario vettore, il quale ultimo non risponde neppure a titolo di responsabilità solidale, atteso che l'art. 7 del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987 n. 132, contempla tale concorrente responsabilità nei soli casi di infrazioni tariffarie.
Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 56, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 7, DM Trasporti 16/02/1984, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)